sabato 29 febbraio 2020

Lavoro, Jobs act bocciato in Europa: “Lede i diritti dei lavoratori

                                              
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Con la riforma del lavoro renziana, l'Italia viola il diritto di lavoratrici e lavoratori di ricevere un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione in caso di licenziamento illegittimo.


Il Jobs act va a sbattere anche contro il muro europeo. Dopo i rilievi di natura costituzionale emersi in Italia, il Comitato europeo dei diritti sociali si è infatti espresso, affermando che, con la riforma del lavoro renziana, l’Italia viola il diritto di lavoratrici e lavoratori di ricevere un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione in caso di licenziamento illegittimo.

Il Comitato del Consiglio d’Europa ha sottolineato come il decreto sia in contrasto con l’articolo 24 della Carta sociale europea, che recita testualmente: “Tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento”. La tutela, in caso di licenziamento ingiusto, è il diritto del lavoratore di essere reintegrato sul posto di lavoro o, se la reintegra non è concretamente praticabile, l’ottenimento di un risarcimento commisurato al danno subito.

Il Jobs act, secondo Strasburgo, resta inadeguato resta anche dopo le modifiche apportate dal legislatore (l’aumento dei tetti minimi e massimi dell’indennità, a opera del cosiddetto decreto Dignità) e dopo la censura della Corte costituzionale, con la sentenza dello scorso anno. Il contrasto con l’articolo 24 della Carta sociale europea era infatti già stato individuato lo scorso anno dalla Consulta, che aveva dichiarato incostituzionale il meccanismo centrale del Jobs act, cioè l’automatismo di calcolo dell’indennità in caso di licenziamento illegittimo.

L’inadeguatezza della tutela prevista dal Jobs act non risiede però solo nei tetti massimi di indennità, ma anche nel ruolo del meccanismo di conciliazione, che ridurrebbe ulteriormente la possibilità per il lavoratore di ottenere una adeguata riparazione: il datore di lavoro può infatti evitare il giudizio offrendo al lavoratore una somma pari a una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, senza oneri fiscali né contributivi.

Il Comitato ribadisce dunque con forza quanto già stabilito in altra pronuncia che riguardava la Finlandia, e cioè che non è ammissibile un tetto massimo (plafond) al risarcimento dovuto alla vittima dell’abuso, e ciò tanto più in un contesto in cui la procedura conciliativa stragiudiziale prevista dalla legge italiana permette al datore di lavoro (pagando metà dell’indennizzo senza oneri fiscali) di sottrarsi dal procedimento giudiziario predeterminando così in misura ulteriormente ridotta i costi del suo abuso. Al lavoratore vittima di un licenziamento illegittimo, al contrario, va assicurato il risarcimento integrale dal danno subito, senza limiti di sorta: solo così il sistema sanzionatorio può essere considerato veramente dissuasivo per i datori di lavoro e coerente con la normativa europea. Le decisioni del Comitato sociale europeo, contrariamente a quelle della Corte di giustizia, non sono immediatamente esecutive nel nostro ordinamento. 

Tuttavia hanno un grande peso politico e costituiscono precedenti importanti per i giudici nazionali, i quali dovrebbero adeguarsi ai principi ivi affermati. Inoltre, il provvedimento è stato trasmesso al Comitato ministeriale del Consiglio dell’Unione europea, il quale dovrebbe a propria volta emanare una risoluzione nei confronti dell’Italia. Il monito arrivato da Strasburgo è netto e ineludibile, smentisce l’impianto teorico del Jobs Act. Ora va ripensata la disciplina del licenziamento non domandandosi quale sia il regime più favorevole per le imprese, ma quali siano le tutele più adeguate per i lavoratori e le lavoratrici”.


Democrazia e R.S.U.


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