https://www.studiosposito.it/legale/ricorso-per-il-riconoscimento-del-diritto-a-vedersi-pagate-le-ferie-come-giornate-lavorative-2/
Con la sentenza n. 13425 del 17/05/2019,
la Cassazione ha affermato che, nel caso in cui il Giudice sia chiamato a
verificare l'adeguatezza della retribuzione corrisposta al dipendente nel
periodo di ferie, lo stesso deve valutare i vari elementi che compongono lo stipendio
complessivo del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Il fatto affrontato:
un lavoratore ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarare l’inclusione
dell’indennità di navigazione relativa alla tratta dello Stretto di Messina -
corrispostagli nei periodi di effettivo svolgimento della prestazione e non
durante le ferie.
La sentenza: La Cassazione, ribaltando quanto stabilito in primo grado, ha affermato che, il diritto del lavoratore a fruire di un periodo di ferie retribuite rappresenta uno dei cardini sia del diritto interno (art. 36 Cost. ed art. 2109, comma 2, c.c.) che di quello comunitario. Nello specifico, l'espressione «ferie annuali retribuite», contenuta nell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, sta a significare che, per tutta la durata delle ferie, deve essere mantenuta la retribuzione ordinaria, in modo che il lavoratore non sia scoraggiato nella fruizione delle ferie dalla previsione di una retribuzione più bassa rispetto ai periodi di lavoro effettivo.
Ultimamente una nuova
sentenza il Tribunale Ordinario di
Napoli – sezione lavoro - ha accolto, il 22 settembre
2021 il ricorso depositato da un
Operatore di Esercizio dell’Azienda Napoletana di Mobilità (ANM); è stato ritenuto fondato ed accolto
dal Giudice del lavoro , che ha richiamato la nozione
europea di ferie e l’essenzialità dell’inserimento nella base di calcolo della
retribuzione di tutte quelle voci fisse e ricorrenti, escluse da una
contrattazione collettiva debole, portata avanti dai sindacati confederali, che,
da anni, ha previsto l’esclusione di ogni voce accessoria, benché strettamente
collegata alla mansione.
Giudici di Cassazione, richiamando
un consolidato orientamento della Corte di Giustizia Europea, affermano che
qualsiasi incomodo collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è
tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato
tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione
complessiva del dipendente, deve obbligatoriamente essere preso in
considerazione ai fini delle ferie.
Secondo la Cassazione dunque,
nel calcolo della retribuzione dovuta in corso di ferie vanno tenuti in
considerazione tutti gli elementi personali e professionali del lavoratore,
mentre vanno esclusi quelli destinati a coprire spese occasionali.
Ne consegue quindi che tutti i lavoratori che ad esempio fanno turni avvicendati con maggiorazioni notturni, hanno diritto in caso di ferie ad avere riconosciuta questa maggiorazione.
Ricordiamo che per
le retribuzioni si può richiedere anche gli arretrati, ogni lavoratore ha di
conseguenza, in base alla sua situazione, lavorativa arretrati da rivendicare.
LA CUB TRASPORTI TOSCANA HA GIA’ ATTIVATO L’UFFICIO LEGALE PER PROCEDERE DA PRIMA CON IL BLOCCO DELLA PRESCRIZIONE E POI SE LE AZIENDE NON REGOLARIZZERANNO LA SITUAZIONE, AD ATTIVARE CAUSE COLLETTIVE.
La CUB sarà sempre nella
difesa dei lavoratori, contro l’incapacità dei sindacati confederali di garantire il giusto
riconoscimento economico e le necessarie tutele contrattuali alla categoria
degli autoferrotranvieri.
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UNITI SI PUO’ UNITI SI
VINCE
Invitiamo tutti i lavoratori
a contattarci e aderire alla CUB
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