"Basta morti sul lavoro": l'appello di Cub e Sgb

giovedì, 21 settembre 2017, 09:5
Giovanni Regali (Cub Trasporti) e
Federico Giusti (SGB) rispondono al consigliere con delega al lavoro
Guidotti a seguito di alcune affermazioni rilasciate a mezzo stampa in merito
agli appalti e alla sicurezza sul lavoro.
“Quanto affermato dal
consigliere di Lucca con delega al lavoro Guidotti – esordiscono - è
formalmente corretto, infatti “Nei contratti rientranti nel campo di
applicazione del Titolo Quarto del Decreto Legislativo 81/08, relativo ai
cantieri temporanei o mobili, l'analisi dei rischi da interferenze e la stima
dei costi per la sicurezza sono contenuti nel piano di sicurezza e
coordinamento (della ditta appaltatrice) e, quindi, non è necessaria la
redazione del DUVRI”.
“Guidotti tuttavia –
incalzano -, da buon politico, gioca sull’equivoco, in quanto le attività
svolte per il disallestimento degli addobbi di cui all’incidente
mortale NON rientravano nel campo di applicazione del Titolo Quarto del
Decreto Legislativo 81/08, in quanto NON erano assolutamente cantieri
temporanei e mobili (secondo la definizione di cui all’articolo 89, comma
1, lettera a) e allegato 10 del Decreto), cioè luoghi “in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria civile”.
“Trattandosi comunque di
attività appaltata – proseguono - per le quali è prevista una precisa
responsabilità da parte del committente, le attività di cui sopra
rientravano invece nel campo di applicazione del Titolo Primo del
Decreto e in particolare dell’articolo 26. I primi commi dell’articolo 26 si
applicano ai casi in cui il committente appalti a ditte o a lavoratori autonomi
attività lavorative all’interno della propria azienda, ma non è questo il caso
dell’attività di cui all’incidente mortale”.
“In tal caso – aggiungono
- (soggetto pubblico che appalta lavorazioni non all’interno degli immobili del
soggetto, ma in aree di proprietà demaniale o di terzi) si applica invece
pienamente il comma 3-ter, che recita: “Nei casi in cui il contratto sia affidato
dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163 [“Codice degli appalti pubblici” oggi abrogato e sostituito
dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50], o in tutti i casi in cui il
datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida
il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da
interferenze [DUVRI] recante una valutazione ricognitiva dei rischi
standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente
derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale
deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio
dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto;
l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti
contrattuali”.
“Il Comune – spiegano -
avrebbe dovuto predisporre un DUVRI (documento di valutazione del rischio da
interferenze) ricognitivo per analizzare i rischi standard delle lavorazioni
(sollevamento di lavoratori con piattaforma elevatrice), DUVRI che avrebbe
dovuto essere poi integrato dal proprietario dei luoghi in cui avvenivano le
lavorazioni (Comune stesso per aree demaniali, il proprietario per aree
private) da una valutazione specifica relativa ai luoghi stessi (presenza di
ostacoli in quota, di linee elettriche isolate o meno, di altri mezzi o persone
transitanti a terra)”.
“Le attività appaltate – sottolineano
- non rientravano tra quelle per le quali è possibile non redigere il DUVRI, in
particolare quelle di cui al numero 3, in quanto, anche se di breve
durata, esse rientravano tra quelle di cui all’Allegato XI del Decreto (“lavori
che espongono i lavoratori a rischi di [...] caduta dall'alto da
altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura
dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del
posto di lavoro o dell'opera”)”.
“Oltre alle considerazioni del tutto tecniche che abbiamo
provato sopra ad esaminare – concludono - vorremmo aggiungere altre
osservazioni politiche. I committenti (privati o pubblici che siano)
perseguono solo l’obiettivo del massimo risultato al minimo costo e per questo
sono ben disposti a tagliare tutti i costi che ritengono “inutili”, tra cui
quelli relativi alla salute e alla sicurezza di chi lavora, a solo vantaggio
del loro maledetto profitto. Chi gioca con gli appalti al ribasso, per
raggiungere maggiori guadagni e visibilità politica sovente non tutela la
salute e la sicurezza ed è, a nostro avviso, doppiamente responsabile
soprattutto quando si interpretano le normative a senso unico per giustificare
il proprio operato”


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