COMPARTO AEREO-AEROPORTUALE: INDEGNO ACCORDO SUL PRECARIATO
CGIL CISL UIL UGL CORRONO IN SOCCORSO DELLE AZIENDE E
SOTTOSCRIVONO L’ULTERIORE SFRUTTAMENTO DEI PRECARI VERGOGNA!
Da anni si susseguono leggi, emanate dai governi che si sono succeduti, per favorire il lavoro precario.
PER CGILCISLUILUGL NON DEVE ESISTERE LIMITE
ALL’ ABUSO DI PRECARIETÀ
Una volta tanto che una legge marca una timida inversione di tendenza in favore dei lavoratori precari mettendo qualche paletto in più all'uso dei contratti a termine e al ricorso alla somministrazione, ci pensano CGIL CISL UIL e UGL nazionali a correre in aiuto delle controparti datoriali.
Le aziende operanti negli aeroporti e le compagnie aeree, ben note per aver sempre fatto – e continuano a fare - uso ed abuso del lavoro precario, dopo l’entrata in vigore della nuova norma legislativa (il 1° novembre scorso) stavano studiando come affrontare il problema dei contratti precari in scadenza e si trovavano di fronte la ineludibile necessità di stabilizzare quote significative di lavoratori precari (ad es. a Aeroporto di Milano Malpensa!), i rappresentanti nazionali di Cgil Cisl Uil Ugl stipulano un accordo “liberatorio” per le imprese del comparto aereo-aeroportuale.
LA STAGIONALITÀ PERENNE
Con questo accordo viene infatti riconosciuto alle imprese il requisito della “stagionalità” per ben 10 mesi all'anno (da aprile ad ottobre e per altri 4 mesi senza definirne temporalmente i mesi).
Viene così lasciato all'arbitrio delle aziende, come del resto hanno fatto in passato, le assunzioni per stagionalità, senza nessuna limitazione e senza i requisiti previsti nel Decreto Dignità.
10 MESI L’ANNO SONO UNA STAGIONE: MA DI COSA STATE PARLANDO?
E’ evidente a tutti che un'attività possa avere carattere stagionale quando si svolga per qualche mese all'anno (una stagione, forse anche due stagioni), oppure quando per lo stesso periodo abbia incrementi tali da non poter essere affrontata con abituali livelli di organico, ma se questi incrementi di attività si verificano in un arco di tempo di ben 10 mesi su 12 di che stagionalità si sta parlando?
UNA REGALO NATALIZIO PER LE AZIENDE:
LA LICENZA DI SFRUTTARE SENZA LIMITI
Ebbene per questi 10 mesi all'anno concessi da Cgil Cisl Uil Ugl, se le aziende del settore non ricorreranno alla somministrazione potranno assumere a termine, senza alcun limite, e senza altra “causale” che la “stagionalità” già “concessa” da questi sindacati.
Ricordiamo che con il Decreto Dignità, i contratti a termine non devono superare il 20% del personale fisso e dopo 12 mesi il contratto a termine potrebbe sopravvivere solo a fronte di specifiche “causali” che ne dimostrino la connessione a ragioni di natura temporanea.
UNA LEGGE VANIFICATA DAL CONSOCIATIVISMO DI CGILCISLUILUGL
Ora con questo accordo il tetto del 20% viene abolito permettendo assunzioni stagionali illimitate.
Nell’accordo, viene introdotto il tetto (in questo caso del 15% ) solo nel caso in cui l'azienda si serva contemporaneamente anche di lavoratori somministrati a termine; in questo caso, come già la nuova legge prevede, la somma di questi due tipi di lavoratori a termine (somministrati e diretti) non potrà superare il 30% dei lavoratori a tempi indeterminato i forza ad inizio anno.
Infine i periodi in cui i lavoratori risulteranno assunti con un contratto che farà riferimento alla stagionalità, non varranno al fine del calcolo della durata massima dei contatti a termine (ora di 24 mesi), né le aziende dovranno osservare, in caso di rinnovo, i termini previsti dalla legge al fine di evitare che l'utilizzo di questo tipo di contratti risponda a necessità stabili e non a ragioni di natura temporanea!
UN PACCO PER I LAVORATORI
Regalo fatto in fretta e furia, senza dire nulla ai lavoratori, con il solo scopo di vanificare gli effetti del Decreto Dignità.
Regalo fatto dopo un contratto nazionale che ha già “portato in dono” alle aziende dell’handling le tre giornate di lavoro incrementale ed il calcolo sulle maggiorazioni che toglie decine di euro ogni mese nelle buste paga dei lavoratori.
NELLE AZIENDE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
LA SITUAZIONE PUÒ ANCHE PEGGIORARE PER I PRECARI
Ciliegina sulla torta: vengono fatte salve le intese di secondo livello esistenti o in via di definizione nelle aziende in Amministrazione Straordinaria!
In quei casi gli accordi dei soliti CgilCislUilUgl, come accade in Alitalia, hanno addirittura previsto che i mesi di lavoro stagionale effettuati durante il periodo del Commissariamento (per ora 18 mesi in AZ) non siano validi ai fini della maturazione del diritto alla stabilizzazione.
CGIL CISL UIL UGL NON CONOSCONO LIMITE AL PEGGIO:
LA PAROLA DEVE TORNARE ALLA CATEGORIA
BASTA AGLI ACCORDI
SOTTOSCRITTI SULLE SPALLE DEI LAVORATORI!
Roma 20.11.2018
CGIL CISL UIL UGL CORRONO IN SOCCORSO DELLE AZIENDE E
SOTTOSCRIVONO L’ULTERIORE SFRUTTAMENTO DEI PRECARI VERGOGNA!
Da anni si susseguono leggi, emanate dai governi che si sono succeduti, per favorire il lavoro precario.
PER CGILCISLUILUGL NON DEVE ESISTERE LIMITE
ALL’ ABUSO DI PRECARIETÀ
Una volta tanto che una legge marca una timida inversione di tendenza in favore dei lavoratori precari mettendo qualche paletto in più all'uso dei contratti a termine e al ricorso alla somministrazione, ci pensano CGIL CISL UIL e UGL nazionali a correre in aiuto delle controparti datoriali.
Le aziende operanti negli aeroporti e le compagnie aeree, ben note per aver sempre fatto – e continuano a fare - uso ed abuso del lavoro precario, dopo l’entrata in vigore della nuova norma legislativa (il 1° novembre scorso) stavano studiando come affrontare il problema dei contratti precari in scadenza e si trovavano di fronte la ineludibile necessità di stabilizzare quote significative di lavoratori precari (ad es. a Aeroporto di Milano Malpensa!), i rappresentanti nazionali di Cgil Cisl Uil Ugl stipulano un accordo “liberatorio” per le imprese del comparto aereo-aeroportuale.
LA STAGIONALITÀ PERENNE
Con questo accordo viene infatti riconosciuto alle imprese il requisito della “stagionalità” per ben 10 mesi all'anno (da aprile ad ottobre e per altri 4 mesi senza definirne temporalmente i mesi).
Viene così lasciato all'arbitrio delle aziende, come del resto hanno fatto in passato, le assunzioni per stagionalità, senza nessuna limitazione e senza i requisiti previsti nel Decreto Dignità.
10 MESI L’ANNO SONO UNA STAGIONE: MA DI COSA STATE PARLANDO?
E’ evidente a tutti che un'attività possa avere carattere stagionale quando si svolga per qualche mese all'anno (una stagione, forse anche due stagioni), oppure quando per lo stesso periodo abbia incrementi tali da non poter essere affrontata con abituali livelli di organico, ma se questi incrementi di attività si verificano in un arco di tempo di ben 10 mesi su 12 di che stagionalità si sta parlando?
UNA REGALO NATALIZIO PER LE AZIENDE:
LA LICENZA DI SFRUTTARE SENZA LIMITI
Ebbene per questi 10 mesi all'anno concessi da Cgil Cisl Uil Ugl, se le aziende del settore non ricorreranno alla somministrazione potranno assumere a termine, senza alcun limite, e senza altra “causale” che la “stagionalità” già “concessa” da questi sindacati.
Ricordiamo che con il Decreto Dignità, i contratti a termine non devono superare il 20% del personale fisso e dopo 12 mesi il contratto a termine potrebbe sopravvivere solo a fronte di specifiche “causali” che ne dimostrino la connessione a ragioni di natura temporanea.
UNA LEGGE VANIFICATA DAL CONSOCIATIVISMO DI CGILCISLUILUGL
Ora con questo accordo il tetto del 20% viene abolito permettendo assunzioni stagionali illimitate.
Nell’accordo, viene introdotto il tetto (in questo caso del 15% ) solo nel caso in cui l'azienda si serva contemporaneamente anche di lavoratori somministrati a termine; in questo caso, come già la nuova legge prevede, la somma di questi due tipi di lavoratori a termine (somministrati e diretti) non potrà superare il 30% dei lavoratori a tempi indeterminato i forza ad inizio anno.
Infine i periodi in cui i lavoratori risulteranno assunti con un contratto che farà riferimento alla stagionalità, non varranno al fine del calcolo della durata massima dei contatti a termine (ora di 24 mesi), né le aziende dovranno osservare, in caso di rinnovo, i termini previsti dalla legge al fine di evitare che l'utilizzo di questo tipo di contratti risponda a necessità stabili e non a ragioni di natura temporanea!
UN PACCO PER I LAVORATORI
Regalo fatto in fretta e furia, senza dire nulla ai lavoratori, con il solo scopo di vanificare gli effetti del Decreto Dignità.
Regalo fatto dopo un contratto nazionale che ha già “portato in dono” alle aziende dell’handling le tre giornate di lavoro incrementale ed il calcolo sulle maggiorazioni che toglie decine di euro ogni mese nelle buste paga dei lavoratori.
NELLE AZIENDE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
LA SITUAZIONE PUÒ ANCHE PEGGIORARE PER I PRECARI
Ciliegina sulla torta: vengono fatte salve le intese di secondo livello esistenti o in via di definizione nelle aziende in Amministrazione Straordinaria!
In quei casi gli accordi dei soliti CgilCislUilUgl, come accade in Alitalia, hanno addirittura previsto che i mesi di lavoro stagionale effettuati durante il periodo del Commissariamento (per ora 18 mesi in AZ) non siano validi ai fini della maturazione del diritto alla stabilizzazione.
CGIL CISL UIL UGL NON CONOSCONO LIMITE AL PEGGIO:
LA PAROLA DEVE TORNARE ALLA CATEGORIA
BASTA AGLI ACCORDI
SOTTOSCRITTI SULLE SPALLE DEI LAVORATORI!
Roma 20.11.2018
C.U.B. TRASPORTI – Confederazione Unitaria di Base
Sede Operativa - ✉ Via Ponzio Cominio, 56 – 00175 Roma –☎06.76968412 - Fax 06.76983007 – email: cub_trasporti@libero.it
Fb CubTrasporti
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